Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e' sostituito dal seguente: "Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata dall'Ispettorato del lavoro".

Testo vigente dal 25 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-12;36~art1 · fonte del testo

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