Allo stanziamento in bilancio dei fondi ancora occorrenti per l'esercizio finanziario 1949-50, in dipendenza delle disposizioni legislative sottoindicate, si provvedera', anziche' con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, a carico delle entrate di cui all'ottavo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1949-50: legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori (lire 15 miliardi); art. 34 della legge 8 marzo 1949, n. 75, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (lire 11 miliardi a saldo dello stanziamento di 12 miliardi di cui a tale articolo); art. 62, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, riguardante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (lire 8 miliardi ad integrazione del contributo a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", la cui misura per l'indicato esercizio finanziario, resta determinata, in via definitiva, nell'importo di lire 10 miliardi). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti all'inscrizione in bilancio delle somme suddette.

Testo vigente dal 19 ottobre 1950

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