Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i ((semirimorchi)) adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ((ONU/ECE 104)). I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";
  • b)il comma 2-ter e' ((sostituito)) dal seguente: "2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

Testo vigente dal 28 dicembre 2004

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 28 dicembre 2004. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i tolto: semiarticolati aggiunto: semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti … Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionaletolto: ECE/ONU n. aggiunto: ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";

b) il comma 2-ter e' tolto: sostituto aggiunto: sostituito dal seguente: "2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-09;266~art7 · fonte del testo

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