Art. 7 — Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "e delle autoscuole di cui all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.". 3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a seguito della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione";
  • a-bis)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente";
  • b)al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica;
  • c)al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.";
  • c-bis)al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.". 4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004". 5-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 NOVEMBRE 2004, N. 266 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 DICEMBRE 2004, N. 306)). 6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003. 7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. 9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,". 10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Testo vigente dal 28 dicembre 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 27/2005

    Ha colpito questo articolo
    24 gennaio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Premesso che, in base al principio generale posto dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 fa proprio, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta», e che pertanto la responsabilità del proprietario non conducente è configurabile per le sole sanzioni aventi contenuto patrimoniale, la disposizione censurata, in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale - assimilabile a quella della sospensione della patente, di indubbio carattere afflittivo -, pone irragionevolmente a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione personale, prescindendo dalla violazione, ascrivibile al medesimo proprietario direttamente, di regole disciplinanti la circolazione stradale. Nel caso in cui, peraltro, il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, ferma restando la possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto. - Sulla legittimità della applicazione nei confronti del proprietario non conducente della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, trattandosi di sanzione a contenuto patrimoniale, v. le citate ordinanze nn. 33/2001, 319/2002 e 323/2002. - Sulla natura della sospensione della patente di guida, v. la citata ordinanza n. 74/2000.

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada · Art. 7 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 204-bis c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 341/2008

    Questione inammissibile
    10 ottobre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», censurato in riferimento all'art. 3 Cost. Invero il rimettente, lamentando l'asserita irragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere, limitatamente alla decurtazione del punteggio della patente di guida, un trattamento più severo per l'infrazione oggetto del giudizio principale (art. 148, comma 11, del codice della strada), rispetto alla più grave violazione di cui al comma 14 del medesimo art. 148, non si è fatto carico di individuare una diversa possibile interpretazione della norma censurata che superi i dubbi di costituzionalità, quale quella di ritenere assoggettate allo stesso trattamento, in punto di decurtazione del punteggio dalla patente di guida, tutte le ipotesi di divieto di sorpasso previste dall'art. 148 del codice della strada. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze nn. 226, 205 e 193/2008.

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada · Art. 7 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/2008

    Questione infondata
    16 luglio 2008

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi».

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada · Art. 7 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151~art7 · fonte del testo

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