Art. 17 — Codice della strada
All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "((31 dicembre 2006))";
- b)al comma 2-ter il primo periodo e' (( sostituito dai seguenti)): "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.".
Testo vigente dal 1 marzo 2006
