Art. 2-bis — Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli
Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 57, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.";
- b)all'articolo 59:
- 1)al comma 1, le parole: "negli articoli dal 52 al 58" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";
- 2)al comma 2, lettera a), le parole: "nei suddetti articoli" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";
- c)all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'. 1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'."
Testo vigente dal 23 dicembre 2008
