Art. 7-bis — Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard
Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, e prorogato al 31 marzo 2005. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077.
Testo vigente dal 28 dicembre 2004
