Art. 10 — Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003.
Testo vigente dal 29 ottobre 2002
