Art. 8 — Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
  • b)al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno". L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (( Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore. 2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"))

Testo vigente dal 1 marzo 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2013 al 1 marzo 2014. 137 parole aggiunte.

… novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. aggiunto: Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore. 2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-30;150~art8 · fonte del testo

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