Art. 5 — Proroga di termini in materia di politiche sociali
Proroga di termini ((in materia di lavoro e di politiche sociali)) All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
- b)al comma 3, primo periodo, le parole «e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalita' di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in materia,»;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.». ((1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2018"))
Testo vigente dal 22 settembre 2018
