Art. 8 — Proroga di termini in materia di salute

All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((1° gennaio 2019))». All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((1° gennaio 2019))». All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018». All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
  • b)al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020». (( I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018. 4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"))

Testo vigente dal 22 settembre 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 183/2019

    Altra decisione
    16 luglio 2019

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, lett. a ), del d.l. n. 91 del 2018, conv., con modif., in legge n. 108 del 2018 (che ha modificato l'art. 16 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014), promosse dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, e 119 Cost.; 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 4, lett. i ), 7 e 8 dello statuto speciale. La rinuncia al ricorso in via principale, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2019, n. 85 del 2019 e n. 47 del 2019 ).

    Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 16 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2018 al 22 settembre 2018. 4 parole tolte, 70 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° tolto: dicembre 2018 aggiunto: gennaio 2019». All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° tolto: dicembre 2018 aggiunto: gennaio 2019». All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto …

b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020». aggiunto: I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018. 4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari