All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
  • b)al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020». All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia». All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: (( «diciannove mesi»)). ((Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: "articolo 65" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere b) e c-bis),")). ((6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia)) (( All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: "di durata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020", le parole: "800 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.095 unita'", le parole: "200 unita' di Area I/F2" sono sostituite dalle seguenti: "340 unita' di area I/F1" e le parole: "600 unita' di Area II/F2" sono sostituite dalle seguenti: "755 unita' di area II/F1". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "otto". All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "nove". All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile". All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2023;
  • b)al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2023;
  • c)al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2023. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";
  • b)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020"))

Testo vigente dal 21 agosto 2024

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2023 al 21 agosto 2024. 23 parole aggiunte.

aggiunto: a) al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art8 · fonte del testo

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