Art. 1 — Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004. 57

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2005."

D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 148

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Il D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 148, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005."

Testo vigente dal 30 luglio 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 41/2005

    Altra decisione
    27 gennaio 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge n. 147 del 2003, e dell’art. 80, commi 20 e 22, della legge n. 388 del 2000, censurati, in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., a causa della prevista proroga, fino al 30 giugno 2004, della sospensione ex lege, a favore dei conduttori appartenenti alle categorie svantaggiate, delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, per l’asserita ingiustificata disparità di trattamento fra locatori esecutanti e fra locatori e conduttori in situazioni parimenti disagiate, nonché per l’asserita lesione del diritto di proprietà e per il ritenuto contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disciplina normativa di cui alle norme denunciate è stata modificata per effetto del decreto-legge n. 240 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 269 del 2004.

    Art. 1 Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 2004 al 30 luglio 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 148

    Il D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 148, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147~art1 · fonte del testo

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