Art. 6 — Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il ((31 marzo 2005)). La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 e' comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore ((e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2)) della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.
Testo vigente dal 13 novembre 2004
