La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003. 2 Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200

2

Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004."

Testo vigente dal 26 giugno 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2005

    Questione infondata
    19 gennaio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge dall’art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, nella parte in cui non prevede che l’opposizione al tribunale, avverso il decreto del giudice dell’esecuzione, sia proposta entro il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata sulla base della premessa, erronea quanto apodittica, secondo cui l’opposizione alla sospensione disciplinata dal decreto-legge n. 122 del 2002 sarebbe sostanzialmente identica a quella promuovibile nell’ambito di una ordinaria procedura esecutiva avverso il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove essa costituisce una vera e propria (se pur temporanea) negazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sicché la disomogeneità dell’oggetto dell’opposizione 'de qua' e di quella agli atti esecutivi comporta che il riferimento all’art. 618 cod. proc. civ., operato dal decreto-legge n. 122 del 2002, non giustifica l’adozione dell’intera disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi come 'tertium comparationis', ma costituisce un mero richiamo ad una data disciplina del procedimento e del provvedimento conclusivo di esso nonché del regime di tale provvedimento.

    Art. 1 Disposizioni · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 · Art. 3 cost. · Art. 617 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/2004

    Questione infondata
    28 maggio 2004

    In precedente pronuncia (sentenza n. 310 del 2003) la Corte costituzionale ha rilevato il carattere eccezionale della sospensione della esecuzione per il rilascio di immobili ad uso locativo, rilevando che essa consiste in un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna dell’immobile, “non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, pur dovendo farsi carico di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”. Tuttavia, la predetta pronuncia è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione ‘de qua’, di cui al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 2000, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata, sicché i rilievi di cui alla citata pronuncia, che vanno integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare alcun effetto sulle scelte del legislatore, le quali, ove dovessero continuare nella logica del protrarsi delle proroghe, non potrebbero sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale in considerazione del ‘vulnus’ che si arrecherebbe al principio della ragionevole durata del processo ed alla coerenza dell’ordinamento. Le considerazioni svolte nella più volte citata pronuncia sono state ribadite dalla più recente sentenza n. 62 del 2004. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione. - V. sentenze citate nn. 310/2003, 62/2004, 89/1984 e 108/1986.

    Art. 1 Disposizioni · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2002 al 26 giugno 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200

    Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004."

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urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;122~art1 · fonte del testo

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