La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002.".
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
