La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 giugno 2002, n. 122, covertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185

3

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, covertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003".

Testo vigente dal 22 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 310/2003

    Questione infondata
    7 ottobre 2003

    La norma di cui all’ art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, che ha prorogato la sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolari protezioni, può trovare una giustificazione nella fase transitoria del passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà. La sospensione della esecuzione per rilascio di immobili ad uso abitativo costituisce, infatti, un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato – e non indefinitamente ed oltre un ragionevole limite di tollerabilità – sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto, non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 1 Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2002 al 22 giugno 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 giugno 2002, n. 122, covertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185

    Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, covertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-27;450~art1 · fonte del testo

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