Art. 7 — Regime degli interventi
Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013. ((...)) ((All'articolo 7-bis)) della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.». ((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
Testo vigente dal 10 dicembre 2013
