Art. 5 — Iniziative di cooperazione allo sviluppo
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla ((legge 24 dicembre 2012, n. 228)). A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, puo' essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unita' tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla ((legge 24 dicembre 2012, n. 228)), nonche' la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, puo' essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterra' il proprio coordinamento con l'Unita' tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i fini umanitari. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.
Testo vigente dal 5 febbraio 2013
