Art. 5 — Iniziative di cooperazione allo sviluppo
Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013). ((Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile)). Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, ((da trasmettere alle Camere,)) puo' destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e puo' costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. ((Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia)). A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale e' coordinato dall'unita' tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree e territori. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013). Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo. ((L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali)).
Testo vigente dal 10 dicembre 2013
