Art. 1 — Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.15 Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche' principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

15

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 636) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2016".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2014

    Questione infondata
    16 ottobre 2014

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d. lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. - il quale prevede per gli anni 2014 e 2015 una decurtazione della spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche rientranti nell'elenco ISTAT ulteriore rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010. La normativa censurata, infatti, avendo natura di disposizione di principio, non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma in base alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis del medesimo decreto ma, piuttosto, impone ad essa un obbligo di adeguamento alle suddette previsioni. Inoltre, poiché la disposizione impugnata presenta un contenuto normativo analogo e funzionalmente connesso al menzionato art. 6, comma 7, valgono anche per essa i principi già affermati dalla Corte su tale ultima norma, ed in particolare l'affermazione in base alla quale essa stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale. - Sull'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 quale norma che stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., e che non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 72/2014, 221/2013, 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2013 al 1 gennaio 2016. 6 parole tolte.

… civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. tolto: 4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioniaggiunto: . La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a … 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento. tolto: 5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bisaggiunto: . Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 … spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. tolto: 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai … giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99aggiunto: . Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche' principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 636) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2016".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art1 · fonte del testo

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