Art. 10 — Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al ((30 giugno 2023)) non e' richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
