Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, ((del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126)). L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:

  • a)nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
  • b)nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;
  • c)nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali. (( Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo". In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:
  • a)quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
  • b)quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;
  • c)quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del bilancio. Tale importo puo' essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalita' di cui al presente comma. 4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Testo vigente dal 6 agosto 2011

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Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2011

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 2011 al 6 agosto 2011. 7 parole tolte, 485 parole aggiunte in 5 capoversi.

… dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge tolto: 29 dicembre aggiunto: 6 luglio 2010, n. tolto: 228 aggiunto: 102, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 22 febbraio 2011 aggiunto: 3 agosto 2010, n. tolto: 9 aggiunto: 126. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:

… alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali. aggiunto: Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo". In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:

aggiunto: a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

aggiunto: b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;

aggiunto: c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del bilancio. Tale importo puo' essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalita' di cui al presente comma. 4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-12;107~art6 · fonte del testo

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