COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), e' consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), a protezione delle stesse. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al ((30 giugno 2023)) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. 4 5 17 Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da sparo nonche' le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

4

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 5 del presente articolo.

D.P.C.M. 6 aprile 2013

5

Il D.P.C.M. 6 aprile 2013 (in G.U. 18/06/2013, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 30 giugno 2013, indicato nel comma 5 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 2013.

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

17

Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non e' richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

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2011oggi
  1. 30 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 marzo 2022 — 30 dicembre 2022per 10 mesi
  3. 23 luglio 2021 — 1 marzo 2022per 7 mesi
  4. 15 agosto 2020 — 23 luglio 2021per 11 mesi
  5. 31 dicembre 2019 — 15 agosto 2020per 8 mesi
  6. 1 gennaio 2019 — 31 dicembre 2019per 12 mesi
  7. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  8. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  9. 16 luglio 2016 — 1 marzo 2017per 8 mesi
  10. 1 giugno 2015 — 16 luglio 2016per un anno
  11. 1 marzo 2015 — 1 giugno 2015per 3 mesi
  12. 4 ottobre 2014 — 1 marzo 2015per 5 mesi
  13. 1 marzo 2014 — 4 ottobre 2014per 7 mesi
  14. 3 luglio 2013 — 1 marzo 2014per 8 mesi
  15. 1 gennaio 2013 — 3 luglio 2013per 6 mesi
  16. 28 febbraio 2012 — 1 gennaio 2013per 10 mesi
  17. 6 agosto 2011 — 28 febbraio 2012per 7 mesi
  18. 12 luglio 2011 — 6 agosto 2011testo originarioper 25 giorni

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al tolto: 31 dicembre 2022 aggiunto: 30 giugno 2023 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-12;107~art5 · fonte del testo

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