Art. 5 — Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 831:
- 1)alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»
- 2)dopo il comma 6, e' aggiunto, il seguente: «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
- b)all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;
- c)dopo l'articolo 833, e' inserito il seguente: «Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare -1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
- d)all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;
- e)all'articolo 2190:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unita' produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unita' che hanno raggiunto tale capacita', anche mediante la costituzione di societa' di servizi.».
- 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia' sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.». ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
Testo vigente dal 9 febbraio 2013
