Permanenza in casa 1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' imporre limiti o divieti alla facolta' del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 2. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 3. I genitori o le persone nella cui abitazione e' disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonche' gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. ((4. Il minorenne al quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.)) 5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice puo' disporre la misura del collocamento in comunita'.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 169/1991

    Altra decisione
    18 aprile 1991

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, il cui art. 41 ha, tra l'altro, stabilito che il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire a norma dell'art. 657 codice di procedura penale.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 284 c.p.p. · Art. 657 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 39 parole aggiunte.

… quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelareaggiunto: , ai soli fini del computo della durata massima della misuraaggiunto: , a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale. 5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice puo' disporre la misura del collocamento in comunita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art21 · fonte del testo

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