Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo

comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

minorenni) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal

Magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

dell'Emilia-Romagna nel procedimento di sorveglianza relativo a

Piscopo Tiziana, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 24 novembre 1989, il Magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna

ha sollevato, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., ed in

relazione all'art. 3 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo

comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene che siano stati

emanati in difetto di delega:

a) l'art. 36 d.P.R. n. 448 del 1988 citato, che, limitando

l'applicabilità della misura del riformatorio giudiziario ai più

gravi delitti e disponendo che la stessa debba eseguirsi nelle forme

di cui all'art. 22 d.P.R. n. 448 del 1988 (ovverosia mediante il

collocamento in comunità), avrebbe profondamente modificato la

disciplina sostanziale delle misure di sicurezza previste per i

minorenni;

b) l'art. 22, quarto comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, che

avrebbe operato una sostanziale trasformazione della misura di

sicurezza in esame, facendo venir meno il suo carattere di misura di

sicurezza detentiva, in quanto le comunità ivi contemplate

costituiscono strutture "aperte", ai sensi dell'art. 10 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 272; rendendo, peraltro, inapplicabile

l'art. 214 del codice penale, ove è previsto un nuovo inizio della

misura detentiva in caso di sottrazione volontaria all'esecuzione

della stessa;

c) lo stesso art. 22, quarto comma, che prevede il potere del

giudice di disporre la custodia del minore in carcere per un tempo

non superiore ad un mese, in caso d'allontanamento non giustificato

dalla comunità: ad avviso dell'autorità remittente, invero, tale

previsione avrebbe in realtà introdotto una nuova ipotesi di reato,

tipizzando una condotta ai fini dell'applicazione d'una pena

detentiva immediatamente esecutiva ed irrogabile senza alcuna

garanzia giurisdizionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha

concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che, contrariamente a quanto asserito dal giudice a

quo, le disposizioni impugnate disciplinano unicamente gli aspetti

esecutivi dell'istituto, senza incidere sulla disciplina sostanziale

dello stesso;

che, peraltro, l'art. 3 della legge di delega n. 81 del 1987

abilitava il governo ad introdurre, nel processo a carico di imputati

minorenni, "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle

particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e

dalle esigenze della sua educazione";

che, nel disciplinare l'esecuzione delle misure di sicurezza, il

legislatore delegato si è limitato ad attuare, su questo punto, la

delega, sia pur compiendo, in tale ambito, delle scelte

discrezionali;

che il giudizio sulle scelte discrezionali del legislatore

delegato, che si sia mantenuto nell'ambito della delega, è rimesso

esclusivamente al Parlamento; mentre, come è stato affermato sin

dalla sentenza n. 3 del 1957, questa Corte è competente a sindacare

le violazioni della legge di delega, in quanto solo queste ultime

concretano vizi di legittimità dei decreti legislativi delegati, in

riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i

minorenni dell'Emilia-Romagna va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22,

quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione

delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni)

sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni

dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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