Art. 17 — Fermo di minorenne indiziato di delitto

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Fermo di minorenne indiziato di delitto 1. E' in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

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