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[1]Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricusera' il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sara' trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sara' presa in esame dal consiglio dei ministri.

[2]Se esso risolvera' che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sara' chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinera' la registrazione e vi apporra' il visto con riserva.

Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art14 · fonte del testo

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