Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1991 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e successive

modifiche promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal

Magistrato di sorveglianza di Trento sull'istanza proposta da Moser

Ivano iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 30 gennaio 1991, il magistrato di

sorveglianza di Trento ha denunciato - in riferimento all'art. 3

Cost. - l'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento

penitenziario), nella parte in cui detta norma (nel testo modificato

dall'art. 19 l. 1986 n. 663) - subordinando il beneficio della

remissione del debito per spese di giustizia (oltreché alle attuali

disagiate condizioni economiche dell'istante) alla "regolare

condotta" tenuta nel corso della esecuzione della pena - ne rende, in

concreto, impossibile la concessione ai condannati nei cui confronti

la seconda condizione non sia valutabile per non avere essi scontato

alcun periodo di carcerazione.

Premesso che tale situazione si era verificata nella specie nei

riguardi del richiedente Ivano Moser (il quale aveva fruito della

sospensione condizionale di una pena detentiva inflittagli dal

Tribunale di Trento), dal che appunto la rilevanza della sollevata

questione, ha argomentato il giudice a quo, in punto di non manifesta

infondatezza della questione medesima, che proprio i soggetti

(presumibilmente) più meritevoli - i quali per la non gravità del

reato commesso, per la minore loro pericolosità sociale o per altra

qualsivoglia ragione, non abbiano sofferto un periodo di carcerazione

(né a titolo cautelare né di espiazione di pena) - sembrerebbero

ingiustamente ed irragionevolmente discriminati dalla disposizione

impugnata, rimanendo inderogabilmente costretti a pagare somme (come

nella specie) anche ingenti, pur in presenza di precarie condizioni

economiche e di una onesta condotta di vita, in contrasto con la

finalità di reinserimento sociale che l'istituto della remissione

delle obbligazioni civili per spese di giustizia è deputato

viceversa ad agevolare.

Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata - in relazione all'art. 3 della

Costituzione - questione di costituzionalità dell'art. 56 della

legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come

modificato dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche

alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui -

subordinando il beneficio della remissione del debito per spese di

giustizia (oltreché alle attuali disagiate condizioni economiche del

condannato) alla "regolare condotta" tenuta nel corso dell'esecuzione

della pena - ne rende, in concreto, impossibile la concessione ai

condannati nei cui confronti la seconda condizione non è (come nella

specie) valutabile, per non avere essi scontato alcun periodo di

carcerazione, né a titolo cautelare, né di espiazione della pena.

2. - Va premesso che la norma all'evidenza persegue un duplice

obiettivo, insito nell'essere il beneficio della remissione del

debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere

condizionato alla ricorrenza del duplice presupposto della "regolare

condotta" tenuta dal condannato, e delle sue "disagiate condizioni

economiche". È infatti identificabile innanzi tutto una finalità

premiale per la "regolare condotta" dal condannato, indice di

ravvedimento e di avvenuto recupero. Concorre poi con essa una

finalità di agevolazione del reinserimento sociale realizzata con la

rimozione della difficoltà di ordine economico in cui altrimenti

verrebbe a trovarsi il condannato in ragione delle sue "disagiate

condizioni economiche".

3. - Questi essendo presupposti e finalità del beneficio,

consegue che, secondo la piana esegesi della norma, (condivisa da

dottrina e giurisprudenza), non può risultare verificata una delle

due condizioni del beneficio nel caso in cui il condannato non abbia

sofferto alcun periodo di carcerazione preventiva, né debba

scontarne per aver ottenuto la sospensione condizionale della pena o

per altra qualsivoglia ragione.

Non di meno però anche per costui, ove versi in disagiate

condizioni economiche, si pone - non diversamente che per il

condannato che abbia subito un periodo di carcerazione - l'esigenza

di evitare che la necessità di dover far fronte al pagamento delle

spese processuali, talora ingenti, possa interferire negativamente,

se non addirittura compromettere, il ravvedimento dello stesso.

4. - Né può ritenersi che la concorrente finalità premiale

dell'istituto presupponga indefettibilmente l'osservazione della

condotta tenuta dal condannato in stato di detenzione, così come

richiede la norma impugnata riferendosi all'ultimo comma dell'art.

30- ter dell'ordinamento penitenziario (secondo cui " la condotta dei

condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la

detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e

correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate

negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali").

Lo stesso legislatore del 1986, nell'apportare modifiche

all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha

infatti già previsto (al terzo comma del nuovo testo dell'art. 47

dell'ordinamento penitenziario cit.) la possibilità che, in luogo

dell'osservazione della personalità del condannato condotta in

carcere, si tenga conto - in caso di un previo periodo di custodia

cautelare - del (successivo) comportamento tenuto dallo stesso in

libertà: comportamento che deve esser tale da consentire il giudizio

prognostico dell'utilità del provvedimento di affidamento in prova

al fine della rieducazione del condannato e della prevenzione del

pericolo che egli commetta altri reati. Nel caso poi dell'affidamento

in prova del tossicodipendente od alcooldipendente (art. 47- bis l.

663/86) si prescinde del tutto dal presupposto di un previo periodo

di carcerazione.

Questo sviluppo normativo è stato, del resto, portato ad

ulteriori e più avanzate conseguenze dalla sentenza n. 569 del 1989

di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 47, terzo comma, cit., nella parte in cui non prevede che,

"anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o

custodia cautelare", il condannato possa essere ammesso

all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle

altre condizioni, abbia serbato (in libertà, quindi) un

comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole

di cui al secondo comma del medesimo articolo. La Corte ha in

particolare evidenziato che "la pur imprescindibile valutazione della

personalità (del condannato) può essere più opportunamente

condotta in libertà": considerazione questa ribadita anche nella

successiva ordinanza n. 303 del 1990.

5. - D'altra parte l'affievolirsi dell'ancoraggio dell'osservazione

della condotta del condannato ad un periodo di detenzione risulta

come conseguenza di quella giurisprudenza della Corte di cassazione,

che ritiene sufficiente per l'applicabilità del beneficio della

remissione il fatto che il condannato, pur non dovendo scontare la

pena inflittagli perché condonata od estinta per altra causa, abbia

sofferto un periodo di carcerazione preventiva, periodo che potrebbe

essere anche di durata ridottissima, sicché - mutuando il rilevo

già espresso da questa Corte nella citata sentenza n. 569 - "anche

un solo giorno di custodia cautelare potrebbe essere ritenuto

sufficiente, in presenza delle altre condizioni, a giustificare

l'ammissione" al beneficio de quo.

6. - Risulta quindi irragionevolmente discriminatoria la

preclusione della remissione delle spese di giustizia - per la quale

peraltro la finalità di agevolazione del ravvedimento e del recupero

sociale fa aggio su quella premiale, questa invece maggiormente

(ancorché non esclusivamente) rilevante nella diversa fattispecie

della remissione delle spese di mantenimento in carcere - nei

confronti di quei condannati che - per non aver sofferto (in ragione

della non gravità del reato commesso, della minore loro

pericolosità sociale o per qualsiasi altra causa) alcun periodo di

carcerazione (né a titolo di custodia cautelare, né di espiazione

di pena) - appaiono maggiormente meritevoli di un'agevolazione

economica che, seppur nella limitata portata dell'istituto, li ponga

al riparo da possibili spinte criminogene (soprattutto di

microcriminalità) che potrebbero insorgere nel momento di

difficoltà economica conseguente alla riscossione da parte dello

Stato delle spese di giustizia, riscossione altrimenti sospesa

soltanto in caso di insolvibilità del condannato.

Nella parte e per le ragioni indicate, la norma impugnata va

perciò dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione

dell'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della l. 26

luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato

dall'art. 19 della l. 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) - nella parte in cui non prevede

che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena

o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le

spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle

"disagiate condizioni economiche", abbia serbato in libertà una

"condotta regolare".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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