Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,

promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dal magistrato di

sorveglianza di Varese, iscritta al n. 598 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a decidere,

in sede di giudizio di rinvio, sull'istanza di un detenuto volta ad

ottenere la remissione del debito per spese di mantenimento in

carcere relative ad un trascorso periodo di detenzione, solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663,

nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla

Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della

condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese

di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta

"strettamente carceraria".

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, premette

che l'istanza di remissione, secondo la disposizione censurata, può

essere formulata "fino a che non sia conclusa la procedura per il

recupero delle spese", e quindi anche in tempi molto lontani dalla

espiazione della pena detentiva e persino indipendentemente dalla

stessa, a seguito della sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte

(concernente la remissione del debito per spese processuali). A suo

avviso, l'interpretazione della Corte di cassazione determinerebbe,

di conseguenza, una violazione del principio di eguaglianza per

irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia

subito un periodo di detenzione, magari brevissimo e risalente nel

tempo, per il quale si dovrebbe valutare la sola condotta carceraria,

e il condannato che non sia stato, invece, sottoposto ad alcuna

restrizione, per il quale dovrebbe essere valutata, al fine della

remissione del debito, la condotta tenuta fino al momento della

decisione.

Inoltre, la medesima interpretazione, nonostante l'istituto della

remissione del debito abbia la finalità di premiare la regolare

condotta quale indice di ravvedimento e di avvenuto recupero nonché

quella di agevolare il reinserimento sociale del condannato,

rischierebbe, in violazione del principio della finalità rieducativa

della pena, di premiare anche chi ha continuato a delinquere dopo la

detenzione.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata, il remittente

sottolinea che dalla documentazione in suo possesso emerge che

l'istante, successivamente alla detenzione alla quale si riferisce la

richiesta di remissione del debito, si è reso responsabile di un

grave reato, per il quale è detenuto e che il principio di diritto

affermato dalla Corte di cassazione impedirebbe di valutare.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che l'istituto della remissione del debito

trova applicazione sia per le spese di mantenimento in carcere, sia

per le spese del procedimento. La fattispecie in esame riguarda spese

di mantenimento in carcere, per la cui remissione non potrebbe non

considerarsi il comportamento che il soggetto richiedente ha tenuto

in stato di detenzione, mentre la condotta globale sarebbe utile

parametro al fine soprattutto della remissione delle spese di

procedimento, come emergerebbe dalla sentenza n. 342 del 1991 di

questa Corte.

Per la remissione del debito per spese di mantenimento in carcere,

il principio della valutazione della condotta complessiva, conclude

l'Avvocatura, potrebbe applicarsi quale correttivo della valutazione

della condotta in carcere "che rimane, se non l'unico, certamente un

rilevante parametro di valutazione". Considerato in diritto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), come sostituito

dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in

cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di

cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta

del condannato ai fini della remissione del debito per spese di

mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta

"strettamente carceraria".

La disposizione censurata, così interpretata, contrasterebbe, ad

avviso del remittente, sia con l'art. 3 della Costituzione, per

l'irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia

subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia

stato sottoposto ad alcuna restrizione, sia con l'art. 27, terzo

comma, poiché verrebbe ad essere premiato con la remissione del

debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una

detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia continuato a

delinquere.

2. - La questione non è fondata.

Nell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario il beneficio della

remissione del debito per spese di mantenimento in carcere è

collegato alla regolare condotta del reo durante la detenzione. Ciò

risulta dall'ultimo comma dell'art. 30-ter, richiamato dallo stesso

art. 56: "la condotta dei condannati si considera regolare quando i

soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di

responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle

attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività

lavorative o culturali". La generica finalità di recupero del reo,

alla cui realizzazione l'istituto, come subito si dirà,

indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il

legislatore è evidentemente mosso da un obiettivo più specifico ed

immediato che consiste nell'incentivazione al mantenimento della

disciplina carceraria; obiettivo perseguito sulla premessa, assunta

non irragionevolmente, che la spinta ad osservare una condotta

regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al

detenuto la prospettiva di un premio; e che l'incentivazione potrebbe

risultare in una qualche misura attenuata se l'eventualità di una

ricompensa fosse subordinata anche alla valutazione di comportamenti

non più riferibili alla detenzione.

Non può essere quindi condiviso il rilievo del magistrato di

sorveglianza di Varese secondo il quale escludere che il controllo

sul comportamento del reo si protragga ai periodi successivi alla sua

liberazione significherebbe negare la finalità di emenda alla quale,

in forza dell'art. 27 della Costituzione, l'esecuzione della pena e

gli istituti ad essa correlati devono essere improntati. Anche se è

posto in connessione stretta con l'esigenza di salvaguardia

dell'ordinato svolgimento della vita carceraria, il recupero del reo

è certamente compreso tra i beni tutelati dall'art. 56

dell'ordinamento penitenziario, ed appartiene alla ratio di questo

come elemento necessario e complementare. Nella logica della

disposizione censurata, il costante impegno del condannato a tenere,

durante la detenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto

destinato a produrre effetti benefici sull'ordine e sulla sicurezza

delle istituzioni carcerarie, ma è anche inteso a influire sul

complessivo atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle

regole della convivenza carceraria e a sospingerlo verso un percorso

rieducativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere

proficuamente avviato in costanza di carcerazione.

3. - La finalità di recupero del reo, immanente all'esecuzione

penitenziaria, risulta dunque strettamente connessa, con riferimento

all'istituto in esame, con l'obiettivo di promuovere la buona

condotta carceraria, e con essa il mantenimento dell'ordine e della

sicurezza nelle carceri. Assume invece rilievo autonomo e preminente

nelle ipotesi nelle quali non vi sia stata alcuna detenzione e non

sussista perciò alcuna esigenza di salvaguardia della disciplina

carceraria.

Considerazioni non dissimili sorreggevano d'altronde la sentenza n.

342 del 1991 di questa Corte, nella quale si ponevano a raffronto i

due distinti istituti, regolati insieme nell'art. 56 dell'ordinamento

penitenziario, della remissione del debito per spese di giustizia e

della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere; si

riconosceva che entrambi gli istituti sono ispirati a una finalità

premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato e a una

concorrente finalità di agevolazione del reinserimento sociale,

realizzata attraverso la rimozione delle ulteriori difficoltà

economiche in cui verrebbe a trovarsi il condannato che versi in

condizioni disagiate; non si mancava però di precisare che nella

remissione delle spese di giustizia "la finalità di agevolazione del

ravvedimento e del recupero sociale fa aggio su quella premiale" e

che questa è invece maggiormente rilevante nella remissione delle

spese di mantenimento in carcere.

Le due finalità, quella premiale e quella di reinserimento sociale

del reo, possiedono nell'art. 56, proprio in seguito alla citata

sentenza di questa Corte, accentuazioni diverse. Solo in relazione

alla remissione del debito per spese di giustizia, e sempre che si

tratti di condannati che non abbiano subito alcuna detenzione, deve

essere valutata la condotta tenuta in libertà, poiché in questi

casi non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua

pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l'intera

disciplina concorre. Per questi condannati, infatti, il diniego di

una agevolazione economica destinata a favorirne il reinserimento

sociale risulterebbe irragionevolmente discriminatorio.

Diverso è il discorso sulle spese di mantenimento in carcere, che

presuppongono sempre un periodo di detenzione. L'obiettivo di

coniugare la finalità di emenda con l'incentivazione alla buona

condotta carceraria non può qui subire attenuazioni: ne verrebbe

altrimenti tradita la scelta non irragionevole del legislatore di

valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carceraria e

pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravvedimento

solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni

valutazione della condotta successiva alla liberazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19,

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di

sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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