Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 56

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976,

n. 431, promossi con due ordinanze emesse il 10 giugno 1982 dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze, iscritte ai

nn. 520 e 521 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Tagliaferri Giovanni, detenuto nella casa di reclusione di Firenze

in espiazione di pena, presentava in data 31 luglio 1981, al Magistrato

di sorveglianza presso quel Tribunale istanza di remissione del debito

per le spese processuali il cui pagamento gli era stato richiesto con

avviso notificato il giorno prima.

Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze -

premesso che, dovendo il Tagliaferri essere dimesso per fine pena il 16

dicembre 1991, l'istanza, in quanto presentata anteriormente all'ultimo

mese di detenzione e, quindi, prima del termine stabilito dal

"combinato disposto" dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), e dell'art. 96 del D.P.R. 29

aprile 1976, n. 431 (Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio

1975, n. 354), avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile alla

stregua della "interpretazione ormai consolidatasi della Suprema corte

di cassazione" - con ordinanza del 10 giugno 1982 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 56 della legge n. 354 del 1975,"così come

integrato" dall'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976,"nella parte in cui

prevede termini perentori per la presentazione dell'istanza di

remissione del debito e nella parte in cui non prevede la sospensione

della procedura di esecuzione da parte degli uffici del campione penale

fino ad un mese prima della scarcerazione".

Secondo il giudice a quo, gli indicati parametri costituzionali

sarebbero vulnerati alternativamente: verrebbe in considerazione il

principio di eguaglianza ove si ritenesse, da un punto di vista "

sostanziale", che l'imposizione di termini perentori e l'assenza di una

sospensione ex lege in attesa della maturazione dei termini non

attribuisca a tutti i soggetti il diritto alla remissione; sarebbe

violato il diritto di azione e difesa se, invece, si ritenesse, da un

punto di vista "processuale", che l'esercizio del diritto alla

remissione, potenzialmente attribuito a tutti gli interessati, resti

condizionato dalla casuale circostanza del trovarsi più o meno vicini

alla scadenza della pena.

La "costituzionalizzazione" della normativa impugnata dovrebbe, in

sintesi, secondo il giudice a quo, "passare o attraverso la

eliminazione dal sistema dei termini perentori, oppure, fermi restando

i termini, attraverso la censura costituzionale di una mancata

previsione, nella normativa vigente, di una sospensione ex lege,

generale, di tutte le esecuzioni civili per il recupero dei crediti in

attesa della maturazione dei termini".

Analoghe questioni lo stesso Magistrato di sorveglianza ha

sollevato, con ordinanza in pari data, nel procedimento conseguente

all'istanza di remissione del debito per spese processuali e di

mantenimento in carcere, presentata da Natali Sergio, dimesso per fine

pena sin dal 26 maggio 1970, istanza pervenuta alla cancelleria del

giudice a quo il 5 maggio 1981.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1983.

Nei due giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo preliminarmente che le questioni siano dichiarate

inammissibili. E ciò, perché, da un lato, le censure si riferirebbero

ad un atto privo di forza di legge, il D.P.R. n. 431 del 1976, il cui

art. 96 è l'unica norma che fissi un termine per la proposizione

dell'istanza di remissione e, dall'altro, perché non potrebbe

ritenersi ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale circa la

natura perentoria dei termini per proporre l'istanza di remissione. In

ogni caso, poi, secondo l'Avvocatura, le questioni non sarebbero

fondate nel merito. Considerato in diritto :

Le due cause, riguardando identiche questioni, possono essere

riunite e decise con un'unica sentenza.

Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze ha

impugnato l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "così come

integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431", nella parte

in cui prevede termini perentori per proporre la domanda di remissione

del debito relativo alle spese del procedimento che il condannato non

sia stato in grado di rimborsare e nella parte in cui non prevede la

sospensione della procedura di esecuzione per spese del procedimento da

parte degli uffici del campione penale fino ad un mese prima della

scarcerazione.

L'Avvocatura dello Stato ha in primo luogo contestato

l'ammissibilità delle denunce d'illegittimità costituzionale pro -

spettate dal giudice a quo, negando forza di legge alla norma che

attualmente fissa i termini, iniziale e finale, per proporre l'istanza

di remissione del debito, norma da identificarsi esclusivamente

nell'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976, e non anche nell'art. 56 della

legge n. 354 del 1975.

L'eccezione, che riveste carattere assorbente rispetto alle

ulteriori deduzioni, preliminari e di merito, contenute nell'atto

d'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere

accolta.

E, infatti, il solo art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, a

fissare nel primo comma (quale novellato dall'art. 9 del D.P.R. 24

maggio 1977, n. 339) come termine iniziale per la "richiesta" o per la

" proposta" di remissione del debito quello di un mese precedente la

dimissione e come termine finale quello di tre mesi successivi alla

dimissione stessa e, conseguentemente, a disporre, nel quarto comma,

che soltanto la presentazione della "richiesta" o della "proposta"

entro i suddetti termini sospende il procedimento di esecuzione per il

pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso.

Il carattere senza dubbio integrativo del D.P.R. n. 431 del 1976

rispetto alla legge n. 354 del 1975 non basta a far venir meno la

natura regolamentare del primo, d'altronde costantemente

riconosciutagli nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale

natura risulta non solo dall'espresso rinvio, operato dall'art. 87,

primo comma, della legge n. 354 del 1975, ad un tale tipo di disciplina

- rinvio puntualmente recepito sia nelle premesse del D.P.R. n. 431,

sia nelle premesse del successivo D.P.R. di modifica n. 339 del 1977 -

ma anche dalla procedura adottata per la loro emanazione, in tutto

aderente al paradigma dell'atto regolamentare (deliberazione del

Consiglio dei ministri, parere del Consiglio di Stato).

La circostanza che le ordinanze di rimessione abbiano coinvolto nel

giudizio di legittimità costituzionale anche l'art. 56 della legge 26

luglio 1975, n. 354, si risolve in un accorto, ma non sufficiente,

tentativo di aggirare l'ostacolo derivante dalla natura della norma che

fissa il termine in oggetto: infatti, l'art. 56 della legge n. 354 del

1975 non contempla, né implicitamente, né tanto meno esplicitamente,

la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio

del diritto ivi previsto.

Riguardando, dunque, la denuncia nient'altro che un atto privo di

forza di legge, come tale non suscettibile di sindacato nella presente

sede, le questioni devono essere dichiarate inammissibili, fermi

ovviamente restando, anche nella specie, i consueti poteri di ordine

generale che consentono al giudice ordinario di censurare gli eventuali

profili di illegittimità delle disposizioni regolamentari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 96 del

D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dall'art. 9 del D.P.R.

24 maggio 1977, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di

Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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