Art. 51-bis — Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
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Testo in vigore dal 31 ottobre 1986 al 23 marzo 2001
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Testo in vigore dal 31 ottobre 1986 al 23 marzo 2001
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, subordina la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza. Proprio in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, infatti, la denunciata disciplina è stata introdotta tenendo conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando, però, la condizione generale di ammissibilità dell'affidamento in prova, rappresentata dal limite di pena ancora da espiare stabilito nella misura di tre anni dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. Eliminando tale condizione di ammissibilità in ogni caso in cui il condannato affidato in prova venga raggiunto da un nuovo titolo di esecuzione, si vanificherebbe una precisa scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, paradossalmente e irragionevolmente favorendo il condannato già affidato in prova ed ancora in esecuzione della pena al sopravvenire del nuovo titolo rispetto a chi si trovi ad espiare una pena detentiva per la prima volta o successivamente all'esaurimento di un precedente rapporto esecutivo.
Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 bis della legge 25 luglio 1975 n. 354, denunziato in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 32 e 101 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari, qualora il Tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato.
Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.
È inammissibile, per irrilevanza,la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., e relativa all' art. 51-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 15, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non esclude le pene già positivamente espiate dal cumulo di pene detentive da cui dipende la prosecuzione o la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione.
Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 15 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1986
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art51bis · fonte del testo
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