Dopo l'articolo 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "ART. 51-bis. - (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o al comma 1 dell'articolo 47-ter o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 386/1989

    Illegittimità dichiarata
    11 luglio 1989

    È inammissibile, per irrilevanza,la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., e relativa all' art. 51-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 15, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non esclude le pene già positivamente espiate dal cumulo di pene detentive da cui dipende la prosecuzione o la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 15 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art15 · fonte del testo

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