Art. 47-bis — Affidamento in prova in casi particolari
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Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 31 ottobre 1986
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Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 31 ottobre 1986
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'automatismo della scarcerazione che deve disporre il pubblico ministero, a seguito della richiesta di affidamento in prova avanzata dal condannato tossicodipendente al fine di proseguire o intraprendere un programma di recupero, in attesa della decisione che sulla richiesta deve prendere il tribunale di sorveglianza, risponde a ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica, che il legislatore, anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente, espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza. Tale disciplina non contrasta con la finalità della pena, poiché questa non postula necessariamente la continuatività della sua esecuzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V. massima B. red.: G. Conti
Art. 47-bis Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47bis · fonte del testo
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