(( L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonche' la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanita' ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. 4. L'attivita' di enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni e' svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione in materia))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 4 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 133 parole tolte, 181 parole aggiunte.

tolto: Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagliaggiunto: L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, tolto: puo' concedere l'esercizio di singole attivita' fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalita' l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessita', senza scopo di lucro. Il consiglio regionale, accertata l'idoneita' dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario aggiunto: nonche' la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero. Le convenzioni tolto: di cui al comma precedente devono aggiunto: dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal tolto: Ministero della sanita', sentito il consiglio aggiunto: Ministro della sanita' ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo tolto: 10. L'attivita' che associazioni, enti ed istituzioni esplichino aggiunto: 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. 4. L'attivita' di enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni tolto: di cui al secondo comma, aggiunto: e' svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della tolto: regione nella materia. aggiunto: Regione in materia

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art94 · fonte del testo

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