Corte costituzionale

Sentenza n. 377/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/12/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal pretore di Pescara, iscritta

al n. 49 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione,

instaurato avverso un provvedimento del pubblico ministero, con il

quale veniva rigettata l'istanza di un condannato tossicodipendente,

volta ad ottenere, previo ordine di scarcerazione, l'affidamento in

prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma

terapeutico, previsto dall'art. 94 del testo unico delle leggi in

materia di stupefacenti, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

il pretore di Pescara, con ordinanza emessa il 14 novembre 1996,

pervenuta a questa Corte il 22 gennaio 1997, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della

Costituzione, dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), "in relazione alla inapplicabilità

delle misure previste" dall'art. 47-bis dell'ordinamento

penitenziario "e correlate all'art. 94" del testo unico delle leggi

sugli stupefacenti approvato con decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990. Detto art. 67 dispone che l'affidamento

in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà

sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva

derivante da conversione delle pene sostitutive della semidetenzione

o della libertà controllata, disposta, ai sensi dell'art. 66 della

stessa legge, nel caso di violazione di "anche solo una delle

prescrizioni" inerenti a queste ultime. A loro volta l'art. 47-bis

dell'ordinamento penitenziario e l'art. 94 del testo unico sugli

stupefacenti disciplinano l'affidamento in prova al servizio sociale

"in casi particolari", vale a dire nel caso di persona

tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma

terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi.

Il pretore osserva che la determinazione del pubblico ministero, di

rigetto dell'istanza di "sospensione dell'esecuzione della pena",

fondata sulla circostanza che analoga istanza era stata in precedenza

dichiarata inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza

con riferimento al divieto di cui all'art. 67 della legge n. 689 del

1981, ritenuto applicabile anche al particolare caso di affidamento

in prova di cui è giudizio, appare conforme a legge là dove ritiene

che lo stesso pubblico ministero sia chiamato a verificare la

rispondenza dell'istanza "allo schema delineato dalla fattispecie

astratta".

Ad avviso del giudice a quo, tuttavia, il divieto di concedere

l'affidamento in prova al condannato la cui pena derivi da

conversione di pena sostitutiva, a seguito della violazione di una

prescrizione inerente al regime di quest'ultima, contrasta con la

finalità di recupero e cura propria del particolare istituto

dell'affidamento in prova del tossicodipendente o alcooldipendente,

la cui concessione prevede il controllo del tribunale di sorveglianza

sulla serietà del programma terapeutico e non sulla pericolosità e

sulla condotta anteatta del condannato, com'è invece per

l'affidamento in prova previsto in via generale dall'art. 47

dell'ordinamento penitenziario. Il divieto in questione non si

giustificherebbe per il tossicodipendente, il cui precedente

comportamento incostante deriverebbe proprio dallo stato patologico

in cui versa, e per uscire dal quale egli chiede di sottoporsi a un

programma terapeutico.

Richiamando la motivazione dell'ordinanza n. 397 (recte: n. 367)

del 1995 di questa Corte, in cui si sottolinea la peculiarità

dell'affidamento in questione, che privilegia la scelta terapeutica

rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva

del superamento dello stato di tossicodipendenza, il remittente

afferma che la preclusione, derivante automaticamente da una

precedente condotta in violazione di prescrizioni inerenti alla

esecuzione della pena sostitutiva, contrasterebbe con la finalità di

tutela e recupero della salute, alla quale solo è volto l'art.

47-bis dell'ordinamento penitenziario, e dunque con l'art. 32 della

Costituzione.

Il giudice a quo conclude osservando che la rilevanza della

questione sussiste in quanto con l'eventuale pronuncia di

accoglimento verrebbe meno il fondamento dell'impugnato provvedimento

del pubblico ministero.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale sostiene che esiste una differenza di fondo

fra la situazione presa in considerazione dall'ordinanza n. 367 del

1995, in cui la censura di costituzionalità esaminata riguardava

l'automatismo della scarcerazione nel caso in cui sia chiesto

l'affidamento in prova del tossicodipendente, e la situazione presa

in esame dal giudice a quo, in cui la denunciata preclusione alla

concessione dell'affidamento consegue "ad una già avvenuta

violazione delle prescrizioni inerenti alle misure sostitutive da

parte del soggetto il quale è venuto in tal modo a dimostrare la

propria inidoneità nei confronti del beneficio delle misure stesse".

Nella disciplina in questione il bilanciamento fra i confliggenti

interessi, quello al recupero del tossicodipendente e "quello ad una

efficace dissuasione idonea a garantire il rispetto delle

prescrizioni cui sono subordinati gli istituti in esame",

apparirebbe, secondo l'Avvocatura, garantito in maniera da sottrarsi

a censure di irragionevolezza.

Con riferimento all'art. 32 della Costituzione, l'Avvocatura

afferma che "nelle finalità proprie delle prescrizioni impartite nel

caso di affidamento in prova, in particolare nei casi di affidamento

di soggetti tossicodipendenti", rientrano anche quelle di tutela

della salute del soggetto "proprio al fine di garantire l'osservanza

del programma di recupero"; onde la disposizione censurata, volta ad

assicurare l'affidabilità del soggetto, può ritenersi anch'essa

concorrere alla realizzazione delle finalità dello stesso art. 32

della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata ha ad oggetto l'art. 67 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che dispone il

divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale

(oltre che della semilibertà) al condannato a pena detentiva

derivante da conversione della pena sostitutiva della semidetenzione

o della libertà controllata, disposta, ai sensi dell'art. 66, primo

comma, della stessa legge, a seguito della violazione di "anche solo

una delle prescrizioni" inerenti all'esecuzione delle predette pene

sostitutive: ma investe tale disposizione nella sola parte in cui si

applica - secondo l'interpretazione fatta propria dal giudice a quo -

al particolare affidamento in prova al servizio sociale di persona

tossicodipendente o alcooldipendente, al fine di proseguire o

intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma

concordato tra lo stesso condannato e un organismo a ciò deputato,

affidamento previsto già dall'art. 47-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà) e, oggi,

dall'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza).

Va puntualizzato, con riferimento alle argomentazioni

dell'Avvocatura dello Stato, che le prescrizioni, la cui violazione

dà luogo alla conversione della pena sostitutiva, non sono quelle

inerenti all'affidamento in prova, ma quelle inerenti all'esecuzione

della pena sostitutiva della semidetenzione o della libertà

controllata.

Secondo il giudice a quo il divieto di cui all'art. 67 della legge

n. 689 del 1981, in quanto applicabile al particolare affidamento in

prova del tossicodipendente o alcooldipendente, contrasterebbe con

l'art. 32 della Costituzione, in quanto confliggerebbe con la

finalità di tutela e recupero della salute che caratterizzerebbe

questo istituto.

2. - Va precisato preliminarmente che delle due ricordate

disposizioni che disciplinano l'affidamento in prova "in casi

particolari", è da ritenere oggi in vigore solo l'art. 94 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309

del 1990, che ha sostituito l'art. 47-bis dell'ordinamento

penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 e successive

modificazioni. Infatti l'art. 47-bis originariamente inserito nella

legge di ordinamento penitenziario dal decreto-legge 22 aprile 1985,

n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n.

297, e successivamente sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre

1986, n. 663, è stato in seguito inserito nel testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, previo

coordinamento con le disposizioni della legge 26 giugno 1990, n. 162:

testo unico di valore legislativo, emanato in base alla delega

contenuta nell'art. 37 della stessa legge n. 162 del 1990 (che

contemplava espressamente, fra le disposizioni da coordinare, anche

quelle di cui al decreto-legge n. 144 del 1985), e quindi idoneo a

novare la fonte delle disposizioni in esso incluse. E in effetti il

testo dell'art. 94 citato, pur riprendendo sostanzialmente quello del

previgente art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario, vi ha

apportato modifiche di coordinamento.

3. - La questione non è fondata, in quanto non è esatta la

premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente, secondo

la quale il divieto di concessione dell'affidamento in prova al

condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione

di pena sostitutiva, disposta per violazione delle relative

prescrizioni, sarebbe applicabile anche all'affidamento in prova "in

casi particolari" per il proseguimento o l'avvio di un programma di

recupero del tossicodipendente o dell'alcooldipendente.

L'art. 67 della legge n. 689 del 1981 fu dettato, prima che il

legislatore configurasse tale particolare ipotesi di affidamento in

prova "terapeutico", avendo riguardo solo, oltre che al regime di

semilibertà, all'istituto dell'affidamento in prova al servizio

sociale previsto in via generale dall'art. 47 dell'ordinamento

penitenziario. Quest'ultimo rappresenta una misura alternativa alla

detenzione, prevista nel caso di pena da scontare non superiore a tre

anni, intesa a contribuire alla rieducazione del reo, assicurando

contemporaneamente la prevenzione del pericolo che egli commetta

altri reati, e avente un contenuto sostanzialmente non molto

dissimile da quello di una delle pene sostitutive previste dal capo

III della legge n. 689 del 1981, vale a dire della libertà

controllata (anzi, nel caso di condannato minorenne, la libertà

controllata è eseguita con le modalità proprie dell'affidamento in

prova al servizio sociale: cfr. art. 75, secondo comma, della stessa

legge n. 689 del 1981). Si comprende perciò come il legislatore

abbia ritenuto che la violazione delle prescrizioni relative alla

pena sostitutiva, cui consegue la conversione nella pena detentiva

sostituita, dia luogo ad una sorta di presunzione di inadeguatezza

delle misure alternative alla detenzione rispetto alle finalità

preventive e rieducative, e non sia quindi compatibile con una

espiazione della pena convertita attraverso le modalità proprie

dell'affidamento in prova o della semilibertà (cfr. sentenza n. 109

del 1997).

L'affidamento in prova "in casi particolari", invece, pur

inserendosi come species nel genus dell'affidamento in prova già

previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una "risposta

(....) differenziata dell'ordinamento penale" conformata alla (e

giustificata dalla) "singolarità della situazione dei suoi

destinatari", vale a dire le persone tossicodipendenti o

alcooldipendenti (ordinanza n. 367 del 1995). Esso quindi, pur non

essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in

prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato

attraverso regimi diversi da quello carcerario, si fonda su

presupposti e persegue finalità nettamente differenziati.

Quanto ai presupposti - a parte il più ampio limite della pena da

scontare -, sono fondamentali l'accertato stato di tossicodipendenza

o di alcooldipendenza, e la ritenuta idoneità del programma ai fini

del recupero del condannato, programma alla garanzia della cui

esecuzione sono volte, fra l'altro, le specifiche prescrizioni da

impartire e i relativi controlli (art. 94, comma 4, del decreto del

Presidente della Republica n. 309 del 1990): tanto che taluno ha

potuto parlare di un vero e proprio obbligo di concessione

dell'affidamento, in presenza di detti presupposti. Ma anche se si

ritenesse, come è stato talvolta affermato in giurisprudenza, che la

concessione della misura presupponga pur sempre un giudizio

prognostico positivo sulla possibilità che la misura "contribuisca

alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che

egli commetta altri reati" (art. 47, comma 2, della legge n. 354 del

1975), resterebbe pur sempre ben differenziato il complesso dei

presupposti dei due istituti, e in particolare resterebbe la

presunzione, da cui muove il legislatore, secondo cui nel caso del

tossicodipendente la prima e fondamentale azione di risocializzazione

da perseguire è la cura dello stato di tossicodipendenza, attraverso

programmi che non potrebbero essere eseguiti se proseguisse o

iniziasse la detenzione in carcere.

Quanto alle finalità, come si è detto, fermo il generico scopo

rieducativo, l'affidamento in casi particolari persegue

specificamente la finalità di recupero rispetto alla

tossicodipendenza o alla alcooldipendenza.

Stante la differenza fra i due istituti, non può ritenersi che

ogni norma la quale si riferisca all'affidamento in prova, e in

particolare che il riferimento fatto a suo tempo dall'art. 67 della

legge del 1981 all'affidamento in prova, disponendo il divieto della

sua concessione nel caso di pena derivante da conversione, si estenda

automaticamente alla diversa ipotesi dell'affidamento in prova del

tossicodipendente o dell'alcooldipendente, successivamente introdotta

dal legislatore.

Dal punto di vista testuale, del resto, l'art. 94 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, là dove, al sesto

comma, contiene una clausola di rinvio "per quanto non diversamente

stabilito", si riferisce non già genericamente ad ogni altra norma

in materia di affidamento in prova, ma solo alla "disciplina prevista

dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10

giugno 1986, n. 663" (come, parimenti, si riferiva alla "disciplina

prevista dalla presente legge" l'art. 47-bis della legge n. 354 del

1975): di tale disciplina non fa parte la previsione dello speciale

divieto di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981.

4. - Vi è poi una ragione più specifica che persuade della

inapplicabilità del divieto in questione all'affidamento

"terapeutico".

La ratio del divieto sancito dall'art. 67 della legge n. 689 del

1981 risiede, come si è detto, nella presunzione legislativa che chi

abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente

extracarcerario, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva,

si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo - quello

dell'affidamento in prova "generale" - che ha un contenuto in qualche

modo analogo, e suppone l'adesione del soggetto all'iter di

risocializzazione propostogli; oltre che nel rafforzamento,

attraverso la minaccia di una pena da scontare ineludibilmente in

carcere, dell'efficacia deterrente della norma sulla conversione

obbligatoria della pena sostitutiva in quella sostituita, nel caso di

violazione delle relative prescrizioni (art. 66 della legge n. 689

del 1981). È insomma come se il legislatore avesse ritenuto che la

violazione delle prescrizioni inerenti alla esecuzione della pena

sostitutiva comprovasse già l'esito negativo di una "prova", al

quale, non irragionevolmente, si è fatto conseguire il divieto di

una "seconda" prova.

Ora, nel caso dell'affidamento "terapeutico" di persona

tossicodipendente o alcooldipendente, da un lato, la ratio

legislativa è nel senso di una preminenza data dalla norma

all'intento di cura dello stato di dipendenza, donde l'essenzialità

del programma di recupero come contenuto della misura: intento che

mal si presta ad essere paralizzato dall'esito negativo di una

"prova" di tutt'altro genere, in nulla "mirata" sul medesimo stato di

dipendenza, qual è, in sostanza, l'applicazione della pena

sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata.

Dall'altro lato, soprattutto, il legislatore ha compiuto una autonoma

valutazione dei limiti di ripetibilità di questa particolare

"prova", sancendo il divieto di disporre questa forma di affidamento

"più di due volte" (art. 94, comma 5, del testo unico sugli

stupefacenti; e già prima art. 47-bis, comma 7, dell'ordinamento

penitenziario). Con questa autonoma valutazione, intesa a bilanciare

la preminenza dello scopo terapeutico con la constatazione eventuale

della inidoneità della prova a conseguire l'effetto di

risocializzazione perseguito, mal si concilia un rigido divieto,

quale quello che conseguirebbe all'applicazione dell'art. 67 della

legge n. 689 del 1981, di concedere anche una sola volta

l'affidamento "speciale", in conseguenza (automatica) dell'esito

negativo di una "prova" affatto diversa ed estranea al percorso

terapeutico che caratterizza l'istituto in questione.

5. - In definitiva, una considerazione complessiva del sistema

normativo e della ratio degli istituti coinvolti, prima ancora

dell'esame dei profili di costituzionalità prospettati dal

remittente, conduce a concludere per la non applicabilità del

divieto in questione all'affidamento in prova "terapeutico" di cui

all'art. 94 del testo unico delle leggi sugli stupefacenti. Non ha

pertanto ragion d'essere la questione di legittimità costituzionale

sollevata sul presupposto dell'opposta interpretazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), in relazione agli artt. 47-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), e successive

modificazioni, nonché all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento

all'art. 32 della Costituzione, dal pretore di Pescara con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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