Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa delimitazione del thema decidendum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., nonché dell'art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, censurati dal GIP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. Nel denunciare la possibilità che dallo stato di detenzione cautelare del genitore derivi pregiudizio alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minore, il rimettente solleva - ponendoli in rapporto di alternatività non risolta, anziché di subordinazione logica - due gruppi di questioni relativi a disposizioni del tutto diverse, rispettivamente del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, in vista dell'ottenimento di risultati eterogenei, quali, da un lato, la concessione al genitore degli arresti domiciliari e, dall'altro, il trasferimento del medesimo in un carcere vicino al nucleo familiare, con il risultato di lasciare irrisolta la scelta tra i due diversi rimedi e attribuire impropriamente alla Corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 46 del 2016, n. 18 del 2016, n. 4 del 2016, n. 207 del 2015 e n. 41 del 2015, sulla inammissibilità di questioni prospettate in rapporto di alternatività irrisolta ).
Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 275 c.p.p. · Art. 299 c.p.p.