Art. 10 — Permanenza all'aperto
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Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018
