Art. 12 — Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale

Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

  • 1)nei casi di rinuncia dell'iscritto;
  • 2)nei casi di incompatibilita';
  • 3)quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art12 · fonte del testo

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