Art. 34 — Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale Sospensione per morosità

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

  • a)quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, lettere a) e b);
  • b)quando ricorre una causa d'incompatibilita' a norma dell'art. 4, comma secondo. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma. L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'art. 12, lettera n), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale. La sospensione per morosita' non e' soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il procedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art34 · fonte del testo

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