Art. 17 — Esenzioni dall'imposta di bollo

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Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lu- crative di utilita' sociale (ONLUS).".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24254/2025

    31 agosto 2025

    In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

    Art. 17 · Art. 8 Volontariato · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 24 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 409 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art17 · fonte del testo

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