Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta'".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art12 · fonte del testo

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