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Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge. Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero. La misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.6 Con effetto dal 1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1990, n.223

6

La L. 6 agosto 1990, n.223 ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992." La medesima legge ha inoltre disposto (con la l'art. 27, comma 1) che "A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103."

Testo in vigore dal 24 agosto 1990 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 284/2002

    Questione infondata
    26 giugno 2002

    Non è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI, in quanto il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico "servizio pubblico radiotelevisivo" esercitato da un apposito concessionario rientrante nella sfera pubblica con specifici obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la funzione di promozione culturale e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. Né, sotto altro profilo, può dirsi lesivo del principio di uguaglianza il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, stante la natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «e norme ivi citate», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione. - Sulla natura tributaria del canone radiotelevisivo v. citata sentenza n. 81/1963; sulla sua configurazione come imposta v. citata sentenza n. 535/1988; sulla detenzione di un apparecchio televisivo quale ragionevole indice di capacità contributiva v. citate ordinanze n. 219/1989 e n. 499/1989. - Sulla cessazione del monopolio statale delle emissioni televisive, con riguardo alle trasmissioni provenienti dall'estero v. citata sentenza n. 225/1974, con riguardo alle trasmissioni in ambito locale v. citate sentenze n. 226/1974 e n. 202/1976. - Sul servizio radiotelevisio pubblico nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, v. citata sentenza n. 155/2002.

    Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 16 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 499/1989

    Questione infondata
    10 novembre 1989

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 535/1988, O.n. 219/1989.

    Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/1989

    Questione infondata
    20 aprile 1989

    RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - Anche a voler considerare il canone di abbonamento radiotelevisivo come un'imposta, la mera detenzione di un apparecchio può essere ragionevolmente ritenuta indice di capacità contributiva ai fini dell'imposizione del modestissimo tributo che l'utente è tenuto a versare. La capacità contributiva difatti consiste nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 53 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1990

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 agosto 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1990, n.223

    La L. 6 agosto 1990, n.223 ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992." La medesima legge ha inoltre disposto (con la l'art. 27, comma 1) che "A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art15 · fonte del testo

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