Art. 27 — Norme sul canone di abbonamento

A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Testo vigente dal 9 agosto 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art27 · fonte del testo

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