Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25

del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella

legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento

radiotelevisivo), e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14

aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e

televisiva), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dalla

Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la Rai

- Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Gorrfried Rainer ed altri e il

Ministero delle Finanze, iscritta al n. 818 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della Rai-Radiotelevisione Italiana

S.p.A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 24 giugno

1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.

1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,

convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone

di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art.15, secondo comma, della

legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di

radiodiffusione e televisiva) in riferimento all'art. 53 della

Costituzione;

che nell'ordinanza riferiva la Corte d'Appello di dover decidere

in ordine al gravame interposto dalla RAI avverso la sentenza 8

novembre 1984 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato

illegittime 32 ingiunzioni emesse dall'Ufficio registro abbonamenti

radio di Torino per la riscossione di altrettanti canoni televisivi

dei quali era stato omesso il versamento;

che, nella detta sentenza, il Tribunale di Torino aveva ritenuto

che il presupposto dell'obbligazione concernente il cosidetto "canone

di abbonamento" fosse costituito bensì dalla detenzione

dell'apparecchio, ma purché qualificata dalla effettiva possibilità

di uso del medesimo, anche per la ricezione dei programmi televisivi

irradiati dal servizio pubblico nazionale;

che, però, in analogo precedente giudizio, lo stesso Tribunale

aveva sollevato questione di legittimità costituzionale,

limitatamente agli artt. 1, 10 e 25 dello stesso regio decreto n. 246

del 1938; questione che questa Corte aveva dichiarata inammissibile

perché non era possibile vagliare nel contempo anche il profilo di

legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della

legge n.103 del 1975, allora non impugnato;

che, tuttavia, ricorda il Giudice rimettente come, nella detta

sentenza di questa Corte, fossero stati affacciati dubbi sulla reale

natura del cosidetto "canone di abbonamento", che, allo stato della

legislazione, sembrava poter essere collocato piuttosto nella

categoria tributaria usualmente qualificata come "imposta";

che, sulla base delle argomentazioni in proposito svolte dalla

citata sentenza di questa Corte, che il giudice a quo afferma di

condividere e fare proprie, ritiene allora la Corte d'Appello di

Torino che la normativa denunciata sia incompatibile con il principio

sancito nell'art. 53 della Costituzione, in quanto "ricollega

un'obbligazione verso lo Stato, del tutto sganciata dal conseguimento

di speciali vantaggi da parte degli obbligati, ad un presupposto di

fatto che non può ritenersi avere alcun rapporto neppure con la

capacità contributiva dei medesimi";

che a tale convincimento perveniva il giudice rimettente

osservando che la mera detenzione di un qualsivoglia apparecchio

televisivo non potrebbe essere sufficiente, anche a causa del rapido

invecchiamento tecnologico, "a rivelare in modo attendibile o a

rendere fondatamente presumibile" alcuna capacità contributiva;

che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente

l'ordinanza, interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, e si

costituiva anche la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., in

persona del legale rappresentante, dott. Biagio Agnes, direttore

generale, rappresentata e difesa dagli avvocati Franzo Grande

Stevens, Attilio Zoccali, Rubens Esposito e prof. Alessandro Pace;

che, secondo l'Avvocatura Generale, la questione andrebbe

dichiarata inammissibile perché, nonostante l'evoluzione della

normativa, il cosidetto "canone di abbonamento" non avrebbe perduto

il suo carattere di "tassa", ma perché, comunque, la questione

sarebbe infondata in quanto la detenzione di un apparecchio

televisivo, indipendentemente da ogni altra circostanza, è

sufficiente indice rivelatore di quella ricchezza che, nella

discrezionalità della scelta, il legislatore ha ritenuto idonea a

far assumere la modestissima imposta;

che i difensori della RAI, attenendosi proprio a quest'ultima

argomentazione, e sostenendo, perciò, che la capacità contributiva

dell'utente è desumibile dallo specifico indice rivelatore di

"ricchezza" costituito dalla detenzione dell'apparecchio

telericevente, secondo valutazioni che la costante giurisprudenza di

questa Corte ritiene riservate al legislatore ordinario, chiedevano

che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che, indipendentemente dai dubbi espressi da questa

Corte in ordine alla natura tributaria del cosidetto "canone di

abbonamento" alla radio e alla televisione, sta di fatto che la Corte

d'Appello di Torino, pur facendo proprie le argomentazioni della

sentenza di questa Corte n. 535 del 1988, ha ritenuto, nell'autonomia

del suo giudizio di merito, che effettivamente di "imposta" si

tratti, sopratutto alla luce della lettura dell'art.15, secondo

comma, della legge n.103 del 1975, qui ora pure impugnato;

che conseguentemente il giudice a quo lungi dal riproporre la

questione che aveva sollevato il Tribunale di Torino, si limita a

proporre la questione di legittimità costituzionale, esclusivamente

in ordine alla compatibilità della ritenuta imposta radiotelevisiva,

così come organizzata dal legislatore, con l'art. 53 della

Costituzione, denunziando che la mera detenzione di un apparecchio

ricevente televisivo non sarebbe sufficiente a rivelare in modo

attendibile la capacità contributiva dell'utente;

che, sotto tale riflesso, però, la questione non è fondata

giacché - come è stato ripetutamente affermato da questa Corte "la

capacità contributiva consiste... nell'idoneità ad eseguire la

prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta

capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico

al quale l'obbligazione è collegata. Quando tale presupposto

sussista... l'imposizione della prestazione tributaria è certamente

legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo

diversa disposizione di legge, ad escludere la sussistenza

dell'indicato presupposto. Conseguentemente risulta del tutto

irrilevante che in concreto il contribuente consegua o no l'utilità

sperata, restando inalterato, per quanto si è detto, il rapporto

tributario" (sentenza n. 373 del 1988, ma vedi anche conformemente

sentenze nn. 219 del 1985, 186 del 1982 e 120 del 1972);

che, d'altra parte, la questione non avrebbe potuto trovare

accoglimento nemmeno se fosse stata riferita all'art. 3 della

Costituzione (parametro, peraltro, non invocato dall'ordinanza)

giacché sotto tale profilo si sarebbe dovuto condividere il rilievo

dell'Avvocatura e della difesa della RAI, secondo cui la costruzione,

come presupposto d'imposta e come indice di capacità contributiva,

della mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non può

essere considerata irragionevole ove venga comparata al modestissimo

tributo annuo che l'utente è tenuto a pagare;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del

regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge

4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento

radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14

aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e

televisiva), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sollevata

dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 24 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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