Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 14 aprile 1975, n.

103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva" limitatamente a:

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "formula

indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo

di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle

esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico

interesse e le responsabilità del servizio pubblico

radiotelevisivo";

articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché con i

proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva".

Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni

urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,

limitatamente a:

articolo 3-bis, comma 2: "La commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti

pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n.

103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di

messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione".

La legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente a:

articolo 8, comma 6: "La trasmissione dei messaggi pubblicitari

da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per

cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di

ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per

cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora

antecedente o successiva"; comma 10, limitatamente alle parole: "e la

concessionaria pubblica"; comma 15, limitatamente alle parole: "sia

per la concessionaria pubblica sia"; comma 16: "Entro il 30 giugno di

ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con

il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante e il

Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti

pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria

pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene

fissato applicando a quello stabilito per l'anno precedente la

variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario

radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario

previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli

introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento

o della diminuzione verificatasi";

comma 17: "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente

articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103,

articolo 15, hanno validità sino al 31 dicembre 1992. In tempo utile

il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13

dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e

all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune

modificazioni della suddetta normativa. Il Governo provvede alle

conseguenti iniziative legislative";

articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: "con la

concessionaria pubblica";

articolo 24, comma 2: "Le imprese concessionarie di pubblicità

che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la

concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre

reti radiofoniche della concessionaria stessa".

Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 recante "Disposizioni

urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483,

limitatamente a:

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e l'articolo 8,

comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223", iscritto al n. 76 del

registro referendum.

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 9

dicembre 1994 con la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha

confermato il quesito predetto;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Giuseppe

Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di

cassazione ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970,

n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum

popolare presentatata da Calderisi Giuseppe, Bernardini Rita, Lavaggi

Ottavio, Stanzani Ghedini Sergio Augusto, Vito Elio, Strik Lievers

Lorenzo e Vigevano Paolo, depositata in data 3 febbraio 1994 sul

seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103,

recante 'Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva' limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle

parole: 'formula indirizzi generali relativamente ai messaggi

pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la

compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la

finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio

pubblico radiotelevisivo; e all'articolo 15, comma 1, limitatamente

alle parole: 'nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità

radiofonica e televisiva'; nonché il decreto-legge 6 dicembre 1984,

n. 807, recante 'Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3-bis, comma 2:

'La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del

limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21

della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la

quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora

di effettiva trasmissione'; la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante

'Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato'

limitatamente all'articolo 8, comma 6: 'La trasmissione di messaggi

pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere

il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per

cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al

2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora

antecedente o successiva.'; comma 10, limitatamente alle parole: 'e

la concessionaria pubblica'; comma 15, limitatamente alle parole:

'sia per la concessionaria pubblica sia'; comma 16: 'Entro il 30

giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di

concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il

Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo

degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la

concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale

limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno

precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito

pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito

pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite

massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà

conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi.'; comma 17: 'Le

disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la

normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15,

hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante

propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6,

in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del

mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla

suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative

legislative.' e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole:

'con la concessionaria pubblica'; nonché il decreto-legge 19 ottobre

1992, n. 408, recante 'Disposizioni urgenti in materia di pubblicità

radiotelevisiva', convertito il legge, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1,

limitatamente alle parole: 'e l'articolo 8, comma 6, della legge 6

agosto 1990, n. 223'?". Con ordinanza 30 novembre 1994, depositata

il 1 dicembre dello stesso anno, l'Ufficio Centrale per il referendum, verificata la regolarità delle sottoscrizioni delle richieste

referendarie nonché il raggiungimento ed il superamento del

richiesto numero minimo di 500.000 firme valide, ha dichiarato - a

norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970 - la

legittimità di detta richiesta. Peraltro, l'Ufficio Centrale ha

accolto la richiesta dei promotori di integrare la formulazione del

quesito con l'inserimento dell'art. 24, comma 2, della legge n. 223

del 1990, omesso nella formulazione originaria per semplice

dimenticanza; la richiesta di rimediare a detta omissione è stata

fatta al fine di rendere coincidente la chiara volontà referendaria

con la formulazione espressa dal quesito abrogativo. L'Ufficio

Centrale ha motivato l'integrazione, affermando che l'omissione

configura una "mera irregolarità formale", da intendersi poi sanata

con la memoria presentata dai promotori, in cui si riformula all'uopo

il quesito. Pertanto il quesito sulla cui ammissibilità deve ora

pronunciarsi la Corte è il seguente:

"Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103,

recante 'Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva' limitatamente a:

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'formula

indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo

di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle

esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico

interesse e le responsabilità del servizio pubblico

radiotelevisivo';

articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: 'nonché con i

proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva';

Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante 'Disposizioni

urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive', convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,

limitatamente a:

articolo 3-bis, comma 2: 'La commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti

pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n.

103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di

messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione'.

La legge 6 agosto 1990, n. 223 recante 'Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato', limitatamente a:

articolo 8, comma 6: 'La trasmissione dei messaggi pubblicitari

da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per

cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di

ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per

cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora

antecedente o successiva'; comma 10, limitatamente alle parole: 'e la

concessionaria pubblica'; comma 15, limitatamente alle parole: 'sia

per la concessionaria pubblica sia'; comma 16: 'Entro il 30 giugno di

ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con

il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante e il

Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti

pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria

pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene

fissato applicando a quello stabilito per l'anno precedente la

variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario

radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario

previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli

introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento

o della diminuzione verificatasi'; comma 17: 'Le disposizioni di cui

ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla

legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità sino al 31

dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione

annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove

dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le

necessarie ed opportune modificazioni della suddetta normativa. Il

Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative';

articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: 'con la

concessionaria pubblica';

articolo 24, comma 2: 'Le imprese concessionarie di pubblicità

che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la

concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre

reti radiofoniche della concessionaria stessa'. Il decreto-legge 19

ottobre 1992, n. 408 recante 'Disposizioni urgenti in materia di

pubblicità radiotelevisiva', convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente a:

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'e l'articolo 8,

comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223'?".

2. - L'Ufficio Centrale per il referendum ha, invece, respinto -

con l'ordinanza sopra citata e con una successiva del 9 dicembre 1994

- la richiesta dei promotori di estendere il quesito all'art. 10,

terzo comma, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, sopravvenuto

alla presentazione del quesito stesso. L'Ufficio Centrale ha

ribadito, in proposito, la propria giurisprudenza in base alla quale

non può tener conto di decreti-legge non ancora convertiti, stante

il loro carattere di "provvedimenti provvisori" a norma dell'art. 77

della Costituzione e stante la possibilità di una loro mancata

conversione in legge.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

Centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9

gennaio 1995 per la conseguente deliberazione, dandone regolare

comunicazione.

4. - In data 31 dicembre 1994, i promotori del referendum,

rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Chiola hanno presentato

memoria nel giudizio di ammissibilità del referendum.

In primo luogo, i promotori sottolineano che lo scopo della

proposta abrogativa è quello di "eliminare la pubblicità televisiva

e radiofonica dalle reti della concessionaria pubblica al fine di

ricondurre il servizio pubblico radiotelevisivo nel suo alveo

naturale depurandolo da ogni condizionamento derivante dalla

pubblicità commerciale". In secondo luogo, la memoria si sofferma

sulla "assoluta omogeneità-completezza" del quesito, rilevando che

tutte le disposizioni in tema di pubblicità sulle reti della

concessionaria pubblica sono state coinvolte per evitare ogni censura

di incompletezza-incoerenza. L'obiettivo referendario di eliminare

la pubblicità quale fonte di finanziamento delle concessionarie

pubbliche sarebbe desumibile, particolarmente, dall'art. 15 della

legge n. 103 del 1975 che disciplina il fabbisogno finanziario per la

gestione del servizio pubblico, affermando che questo è coperto, con

i proventi della pubblicità commerciale, oltre che con i canoni di

abbonamento e con altre entrate previste dalla legge.

L'"amputazione" nell'art. 15 dell'entrata derivante dalla

pubblicità costituirebbe il "principio abrogativo", lo scopo

perseguito dal referendum.

La memoria si sofferma, quindi, sulla vigenza dell'art. 15 della

legge n. 103 del 1975, che, in virtù di altre disposizioni,

assoggettate anche esse al quesito referendario (artt. 8,

diciassettesimo comma, legge n. 223 del 1990 e 2, decreto-legge n.

408 del 1992, convertito in legge n. 483 del 1992) è stata mantenuta

sino alla data del 31 dicembre 1993.

In proposito, si rileva che la disposizione di cui al citato art.

15 era in vigore ed efficace al momento del deposito del quesito e

che la dichiarazione temporale di efficacia non è assoluta, in

quanto l'art. 8, comma 17, legge n. 223 del 1990, pone in relazione

la decadenza della vecchia disciplina della pubblicità sulle reti

pubbliche con la entrata in vigore della nuova.

Nonostante lo scadere del termine temporale di efficacia dell'art.

15, i promotori hanno ritenuto opportuno e necessario che il quesito

coinvolgesse la parte di tale articolo che fa riferimento ai

"proventi finanziari derivanti dalla pubblicità radiofonica e

televisiva", poiché dall'abrogazione di questa frase si ritiene che

derivi la preclusione di una reviviscenza dell'utilizzazione della

pubblicità commerciale come fonte di finanziamento per la

concessionaria pubblica.

I promotori negano, poi, che nell'interpretare il quesito si possa

ritenere che dall'abrogazione di norme che contengono limiti alla

pubblicità derivi l'effetto di una liberalizzazione "pubblicitaria"

dell'emittente pubblica.

Secondo i promotori, la concessionaria pubblica necessita di una

previa, specifica autorizzazione da parte del concedente o

direttamente dal legislatore. La veste formale di S.p.A. non

costituisce titolo sufficiente per attribuire alla RAI il godimento

di poteri imprenditoriali e più latamente di iniziativa economica ex

art. 41 della Costituzione, che sono invece prerogative inalienabili

delle società commerciali di diritto comune. Ciò sarebbe

dimostrato, da un lato, dal fatto che dalla peculiare posizione che

ha la RAI nell'ordinamento dipende l'impossibilità di privatizzarla,

a differenza delle altre società in partecipazione dell'IRI.

Dall'altro che, in base alla convenzione con lo Stato (art. 5, d.P.R.

28 marzo 1994), l'assunzione di attività commerciali ed industriali

non può essere effettuata dalla RAI senza l'autorizzazione del

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il

Ministro del tesoro.

5. - Ad integrazione della difesa scritta, nella camera di

consiglio del 9 gennaio 1995 è stato udito, per i promotori del referendum, l'avv. Claudio Chiola che ha insistito per l'ammissibilità

del referendum. Considerato in diritto

1. - Deve essere esaminata la sussistenza dei requisiti per

l'ammissibilità della richiesta del referendum abrogativo in

oggetto, dichiarata legittima dall'Ufficio Centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 30 novembre (1

dicembre) 1994. A tal fine, questa Corte deve verificare se la

richiesta stessa non incontri i limiti previsti dall'art. 75, secondo

comma, della Costituzione o quelli desumibili da un esame logico-sistematico della Costituzione stessa, secondo la propria costante

giurisprudenza a far corso dalla sentenza n. 16 del 1978.

La richiesta in esame investe varie disposizioni legislative che,

nel tempo, hanno concorso a disciplinare i messaggi pubblicitari

sulle reti radiofoniche e televisive della concessionaria pubblica.

In particolare, nel quesito, come dichiarato legittimo

dall'Ufficio Centrale per il referendum, sono ricomprese le

disposizioni concernenti:

1) la funzione dei proventi pubblicitari di concorrere al

fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione del

servizio pubblico (art. 15, legge 14 aprile 1975, n. 103);

2) le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in

ordine ai messaggi pubblicitari (art. 4, primo comma, legge n. 103

del 1975);

3) le limitazioni orarie delle trasmissioni dei messaggi

pubblicitari (art. 3-bis, secondo comma, decreto-legge 6 dicembre

1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio

1985, n. 10, art. 8, sesto comma, legge 6 agosto 1990, n. 223);

4) le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari (art.

8, decimo comma, legge n. 223 del 1990);

5) i poteri del garante in ordine alla regolamentazione delle

sponsorizzazioni (art. 8, quindicesimo comma, legge n. 223 del 1990);

6) il limite massimo degli introiti pubblicitari (art. 8,

sedicesimo comma, legge n. 223 del 1990);

7) la vigenza delle disposizioni di cui ai citati artt. 15,

primo comma, della legge n. 103 del 1975 e 8, sesto comma della legge

n. 223 del 1990 (art. 8, diciassettesimo comma, della legge n. 223

del 1990; art. 2, primo comma, decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,

convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483);

8) gli oneri delle imprese concessionarie di pubblicità (art.

15, sesto comma, legge n. 223 del 1990);

9) la raccolta pubblicitaria per le reti radiofoniche (art. 24,

secondo comma, legge n. 223 del 1990).

2. - La richiesta pone non pochi problemi circa il perdurare della

vigenza di alcune norme che ne sono oggetto. Problemi che, come

esposto in narrativa, sono segnalati dalla stessa memoria dei

presentatori del referendum, ma che non sono stati presi in esame

nelle citate ordinanze dell'Ufficio Centrale per il referendum.

D'altro canto, va rilevato che è stata effettuata l'estensione

del quesito ad una disposizione non sottoposta a sottoscrizione da

parte degli elettori ai sensi dell'art. 75 della Costituzione (l'art.

24, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223) con l'espresso

fine di rendere più chiara la richiesta referendaria. Tale

valutazione dell'Ufficio Centrale non può considerarsi - ai fini del

giudizio sulla chiarezza del quesito - una indicazione vincolante per

questa Corte, alla quale, in forza del disposto di cui all'art. 2,

primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, spetta,

in via esclusiva, la funzione di giudicare sulla ammissibilità delle

richieste di referendum abrogativo, e, pertanto, di valutare se dette

richieste posseggano i requisiti imposti dal dettato costituzionale e

quindi, come nella specie, possano considerarsi "chiare" ai fini

della loro ammissibilità.

3. - La richiesta di referendum abrogativo è inammissibile, in

quanto non appare univocamente diretta al fine, propugnato dai

promotori, di impedire che le reti della concessionaria pubblica

trasmettano messaggi pubblicitari.

Invero, deve essere disattesa l'interpretazione - prospettata dai

promotori - che configura l'art. 15 della legge n. 103 del 1975 come

espressivo della norma che costituisce il fondamento della

possibilità di raccolta e di trasmissione di pubblicità

commerciale.

Al contrario, tale disposizione si limita ad individuare la

finalità dei proventi pubblicitari che è quella di concorrere al

fabbisogno finanziario della concessionaria pubblica, assieme ai

canoni di abbonamento ed alle altre entrate previste dalla legge.

L'intento, sotteso alla iniziativa referendaria, ha un carattere

propositivo, volto ad introdurre un divieto assoluto di trasmissioni

pubblicitarie: finalità che non può essere raggiunta con la pura e

semplice ablazione dall'ordinamento della disposizione di cui

all'art. 15 della legge n. 103 del 1975.

Né a un tale intento può ritenersi utilmente finalizzata

l'abrogazione delle altre disposizioni coinvolte dalla richiesta, che

attengono alle modalità e ai limiti di trasmissione di messaggi

pubblicitari nonché alla raccolta pubblicitaria: siffatta

abrogazione potrebbe d'altronde essere intesa come provvedimento di

liberalizzazione delle trasmissioni pubblicitarie, in contrasto con

il programmato intento di impedire la pubblicità sulle reti della

concessionaria pubblica.

D'altro canto, non assumono pregio le valutazioni dei promotori

circa le peculiarità della natura giuridica della RAI, che vertono

sull'integrale partecipazione pubblica al suo azionariato e sui

poteri autorizzatori che, in base alla vigente convenzione con lo

Stato (art. 5, d.P.R. 28 marzo 1994), sono imputati al Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni.

Da un lato, non appare sufficiente a far venire meno i poteri

imprenditoriali e più latamente d'iniziativa economica ex art. 41

della Costituzione - ai quali la giurisprudenza di questa Corte ha

riconnesso la pubblicità commerciale (sentenza n. 231 del 1985) -

l'attuale proprietà pubblica delle azioni RAI e ciò,

particolarmente, alla luce dell'attuale configurazione del ruolo e

della natura giuridica della concessionaria pubblica. Peraltro, la

proprietà pubblica delle azioni della RAI non costituisce un dato

immodificabile, come è dimostrato anche dalla ammissibilità

(dichiarata con sentenza emessa in pari data) del referendum

abrogativo delle disposizioni che tale proprietà pubblica prevedono.

D'altro canto, ritenere che l'autorizzazione del Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni a svolgere attività commerciali ed

industriali sia costitutiva di poteri imprenditoriali configura una

inaccettabile ricostruzione della funzione autorizzatoria, la quale

invece non può che farsi rientrare, nel caso, fra le limitazioni che

il terzo comma dell'art. 41 della Costituzione consente al fine di

indirizzare e coordinare a fini sociali l'attività economica

pubblica.

La discrasia fra il significato che assume la cancellazione delle

disposizioni ricomprese nel quesito referendario ed i fini

concretamente perseguiti dai promotori denota l'assoluta ambiguità

della richiesta referendaria, che non consentirebbe all'elettorato di

approvare o respingere con la dovuta consapevolezza la proposta di

abrogazione (cfr., da ultimo, sentenze nn. 29, 34 e 36 del 1993).

Pertanto, la richiesta di referendum abrogativo va dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 4, primo

comma, e 15, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove

norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), 3-bis,

secondo comma, decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni

urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, 8, sesto, decimo,

quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, 15, sesto comma, e

24, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato), 2, primo comma, decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di

pubblicità radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 1992, n. 483, richiesta dichiarata legittima con

ordinanza del 30 novembre (1 dicembre) 1994 dall'Ufficio Centrale per

il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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