Corte costituzionale

Ordinanza n. 499/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del

regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge

4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento

televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile

1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e

televisione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n.

240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze

pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art.

53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,

convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone

di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge

14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e

televisione).

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla

sentenza n. 535 del 1988 che già l'aveva dichiarata non fondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21

febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880

(Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15,

secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in

materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due

identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in

riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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