Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti: "Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. In ogni caso e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    Va ribadito che il contravvenire agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - rivolgendosi il provvedimento a soggetti nei cui confronti si sono già verificate le condizioni di pericolosità sociale - rappresenta una situazione di urgenza che - ricorrendo tutti gli estremi richiesti dell'art. 13 Cost. - rende ragionevole l'intervento restrittivo della libertà personale (arresto) anche fuori dai casi di flagranza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 come modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497). - S. nn. 64/1970 e 126/1983.

    Art. 13 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 244/1983

    Questione infondata
    25 luglio 1983

    L'art. 9, secondo comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nel testo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497 in quanto punisce le contravvenzioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ha tacitamente abrogato l'art. 12, primo comma, stessa legge n. 1423 ed è quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle incongruenze derivanti dalla coesistenza delle due norme.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 126/1983

    Questione infondata
    5 maggio 1983

    Il diverso trattamento riservato dal legislatore da un lato al sorvegliato speciale - la cui trasgressione alle prescrizioni impostegli costituisce reato ed e` punita dall'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 della L. 497 del 1974, con la pena dell'arresto - e dall'altro al libero vigilato - alla cui trasgressione alle prescrizioni "puo`" conseguire, ai sensi dell'art. 231 c.p., l'applicazione di una misura di sicurezza - trova ampia giustificazione nella diversita` delle situazioni cui le due diverse disposizioni di legge si riferiscono. Infatti la sorveglianza speciale e` una misura di prevenzione e, come tale, presuppone la pericolosita` sociale, accertata "ante delictum", del soggetto a cui viene applicata ed ha fini cautelari; la liberta` vigilata e` una misura di sicurezza e,quindi puo` essere applicata solo sul presupposto della pericolosita` criminale del soggetto, di regola accertata o presunta "post delictum". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari