Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi

primo e secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo

modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Sanzioni

per l'inosservanza alle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno

ed al divieto di soggiorno) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre

1980 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di

Notaro Francesco iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9,

primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo

modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, assumendo

che detta disposizione, in quanto prevede la pena dell'arresto da 6

mesi a 2 anni per la contravvenzione agli obblighi inerenti alla

sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno e non

sancisce l'abrogazione espressa dall'art. 12, primo comma, della stessa

l. 1423 cit. - a termini del quale chi contravvenga alle prescrizioni

dell'obbligo di soggiorno è punito con l'arresto da tre mesi ad un

anno - contrasti con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: a)

perché prevede per la medesima inosservanza (all'obbligo di

soggiorno) di cui all'art. 12, primo comma, una pena più grave di

quella stabilita da tale ultima norma; b) perché rispetto a questa,

prevede una pena più grave per l'inosservanza agli obblighi inerenti

al divieto di soggiorno, pur essendo questa misura meno grave

dell'obbligo di soggiorno.

Considerato che il citato art. 9, secondo comma, - che è la sola

disposizione di cui il giudice a quo si occupa nella motivazione

dell'ordinanza di rimessione - disciplina, nel nuovo testo, la medesima

materia di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 1423/1956

(inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale

con obbligo di soggiorno) e che pertanto quest'ultima disposizione -

conformemente, del resto, all'avviso espresso dalla Corte di Cassazione

(sez. I, 24 marzo 1980, Gangitano) - deve ritenersi tacitamente

abrogata per incompatibilità da quella sopravvenuta (art. 15

preleggi);

che conseguentemente la questione, in quanto basata su un erroneo

presupposto interpretativo, deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre

1974, n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale

di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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